11 Ottobre 2018

IDD e Modelli 3,4 – Intervista all’Avvocato Rudi Floreani

Redazione

La normativa IDD è entrata in vigore dal 1° Ottobre 2018, con nuovi adempimenti, ma anche diverse opportunità per gli agenti di assicurazioni.

Certamente è necessario essere aggiornati sui suoi contenuti, ma quali sono gli adempimenti pratici utili per essere in regola? Per saperlo, Regolamento8 ha intervistato l’avvocato Rudi Floreani, esperto del settore e consulente per l’Associazione Agenti Allianz.

 

La normativa IDD è entrata in vigore il 1 Ottobre. Cosa cambia nella pratica per gli agenti?

R: Per certi aspetti la nuova normativa incide significativamente sull’operatività degli agenti, sia approfondendo adempimenti cui erano tenuti già in passato – si pensi agli ampliati contenuti delle informative precontrattuali e alla riformata disciplina sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente – sia introducendone di nuovi.

Tra i nuovi obblighi spiccano quelli inerenti i processi di product and oversight governance (o POG), materia che, disciplinando la realizzazione di prodotti assicurativi, interessa sì le compagnie, ma si rivolge anche ai distributori di quei prodotti con la previsione di nuovi documenti di cui essi devono dotarsi. Rilevanti novità si registrano inoltre in tema di consulenza dell’agente, per la quale si prevede la formulazione per iscritto di una raccomandazione personalizzata da far sottoscrivere al contraente.

Per altri aspetti tuttavia i provvedimenti attuativi della IDD intervenuti sinora hanno lasciato sostanzialmente inalterata la prassi delle agenzie (ad esempio, in materia di pagamento dei premi e delle somme dovute agli assicurati o per quanto concerne gli obblighi di aggiornamento professionale).

 

Che cosa comporta l’adozione dei modelli 3 e 4, rispetto alla normativa precedente, e come cambiano gli obblighi per gli agenti?

R: Il contenuto generale, la struttura di base dei modelli e i principali obblighi riguardanti gli stessi (consegna/trasmissione dei documenti, conservazione della prova di averli consegnati o correttamente inviati) non sono modificati rispetto al passato. Come sopra accennato, tuttavia, rilevanti cambiamenti negli specifici contenuti del modello 4 (già 7b) derivano dai neointrodotti obblighi di trasparenza in materia di remunerazioni, consulenza e sui rapporti che si hanno o si potrebbero avere con le imprese di assicurazione. Altra significativa novità trova fonte nell’introduzione dell’art. 120-quater del Codice delle assicurazioni private, il quale innova e razionalizza le modalità di consegna/trasmissione/messa a disposizione dei documenti informativi sugli intermediari e della documentazione informativa precontrattuale e contrattuale al contraente: salva la regola costituita dalla consegna tramite supporto cartaceo, il contraente può scegliere, sussistendo una serie di condizioni, la trasmissione tramite supporto durevole non cartaceo (in primo luogo, la posta elettronica) oppure che i documenti gli siano forniti tramite sito internet.

 

Quali sono le azioni che deve compiere un agente per essere in regola?

R: Oltre all’aggiornamento della struttura e dei contenuti delle informative precontrattuali, più volte citate, il pensiero torna agli adempimenti dei distributori in materia di POG: a maggior tutela dei contraenti, la normativa europea e interna chiamano infatti ogni distributore a dotarsi di un documento scritto contenente i propri “meccanismi di distribuzione” (o MDD), attraverso il quale devono definirsi le misure e le procedure volte a ottenere dalle compagnie una serie di informazioni sui prodotti realizzati, gestire correttamente le situazioni di conflitto di interessi e garantire il collocamento dei prodotti nel rispetto delle caratteristiche, esigenze, obiettivi e interessi del contraente, evitando o attenuando ogni pregiudizio per il medesimo.

 

In che modo le piattaforme digitali entrano in questa normativa? 

Gli strumenti digitali coinvolti nell’attività di distribuzione entrano in gioco sia come oggetto di disciplina sia come supporto per gli adempimenti previsti dalla normativa. Dal primo punto di vista basti pensare alle nuove informative da inserire nel sito internet utilizzato ai fini di promozione e collocamento di prodotti assicurativi o anche solo ai fini di promozione dell’attività di distribuzione (peraltro estese anche ai social network e alle applicazioni utilizzate ai medesimi fini), nonché, più in generale, alla riforma della normativa in materia di collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza. Dal secondo punto di vista, è di tutta evidenza come l’uso di piattaforme digitali possa costituire prezioso ausilio nella pratica dell’agente, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di informazioni da e verso i clienti e da e verso le compagnie.