L’Antitrust interviene nella regolamentazione dei criteri necessari per la pubblicità online dei brand da parte di influencer. Anche in Italia il fenomeno della pubblicità attraverso i social network sta assumendo dimensioni sempre più crescenti ed efficaci in quanto gli “influencer”, personaggi di riferimento del mondo online, riescono a instaurare una relazione con i followers-consumatori basata sulla percezione del post pubblicato sui social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat), come un consiglio personale e non come una comunicazione pubblicitaria.
Gli influencer diffondono sui loro blog e social network, le foto, i video e i commenti a sostegno di determinati brand generando così un effetto pubblicitario, ma senza palesare in modo chiaro e inequivocabile ai consumatori la finalità pubblicitaria della comunicazione.
L’Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo aver ricordato che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale da parte del consumatore, ha stabilito che il divieto di pubblicità occulta deve essere applicato anche ai post pubblicitari diffusi tramite i social network, dunque gli influencer non potranno agire in modo spontaneo e disinteressato se, in realtà, stanno promuovendo un brand. Il richiamo ha l’obiettivo di chiarire la natura promozionale delle comunicazioni sui social da parte degli influencer, anche quando i prodotti sono in omaggio.
Con un comunicato stampa di Luglio 2017, l’Antitrust ha pertanto individuato criteri generali di comportamento e ha chiesto di rendere chiaramente riconoscibile la finalità promozionale sui social network attraverso l’inserimento di hashtag come #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, laddove invece il brand, o marchio, fornisce all’influencer il prodotto andrebbe chiarito che è #prodottofornitoda. In ogni caso la regola stabilità è quella che gli hashtag devono essere seguiti dal nome del marchio sponsorizzato.
Al fine di garantire la massima trasparenza sui contenuti pubblicitari dei post pubblicitari, l’Autorità Antitrust ha sollecitato gli influencer e le società titolati dei marchi visualizzati a conformarsi alle prescrizione del Codice del Consumo.
Insomma, i social non sono una zona franca e il divieto di marketing occulto vige anche lì. Quindi è tempo di chiarire cosa è pubblicità e cosa no, anche quando non c’è un vero rapporto di committenza tra marchio e influencer, ma ci sia una fornitura gratuita di un prodotto.